Sez. 3, Sentenza n. 10408 del 18/07/2002 (Rv. 555876 - 01)
CONTRATTI AGRARI - MORTE DI UNA DELLE PARTI - DEL PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO - DIRITTI DEGLI EREDI | Costituzione "ex lege" di un rapporto di affitto in favore del coerede coltivatore - Art. 49 legge n. 203 del 1982 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - MORTE DI UNA DELLE PARTI - DEL PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO - DIRITTI DEGLI EREDI
In tema di contratti agrari, la costituzione "ex lege" di un rapporto di affitto tra coeredi ai sensi dell'art. 49, primo comma, legge 3 maggio 1982 n. 203, ove ricorrano le condizioni previste da tale norma, è possibile solo con riferimento alle successioni apertesi per morte del proprietario di fondi rustici, condotti o coltivati direttamente da lui e da alcuni suoi familiari, successivamente alla entrata in vigore di detta legge, non potendo questa trovare un'applicazione retroattiva neppure con riguardo al disposto del successivo art. 53, in quanto i "rapporti in corso" in esso menzionati si riferiscono esclusivamente ai rapporti agrari e non anche a quelli di natura diversa come i rapporti successori.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 49 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53, Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)