Sez. 1, Sentenza n. 4926 del 28/10/1978 (Rv. 394645 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - IN MATERIA DI DIVORZIO - REQUISITI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE STRANIERO SECONDO I PRINCIPI VIGENTI NELL'ORDINAMENTO ITALIANO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - IN MATERIA DI DIVORZIO - REQUISITI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE STRANIERO SECONDO I PRINCIPI VIGENTI NELL'ORDINAMENTO ITALIANO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Al fine della delibazione di una sentenza di divorzio, resa dal giudice di uno stato straniero fra cittadini italiani, il requisito fissato dall'art 797 n 1 cod proc civ (giurisdizione di quel giudice secondo i principi sulla Competenza giurisdizionale vigenti nello ordinamento italiano) deve ritenersi sussistente, in difetto di diversa specifica previsione da parte di convenzioni internazionali, qualora detti cittadini italiani abbiano residenza o domicilio nello stato straniero, in relazione ai criteri evincibili dall'art 4 n 1 cod proc civ, purche risulti che tale situazione sia seria ed effettiva, e non costituisca mero stratagemma delle parti per eludere i principi dell'inderogabilita della giurisdizione e della parita di trattamento di tutti i cittadini italiani. (V 3037/77, mass n 386596).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)