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Sez. 1, Sentenza n. 3037 del 08/07/1977 (Rv. 386596 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - COMPETENZA DEL GIUDICE STRANIERO - ACCERTAMENTO - CRITERI DELL'ORDINAMENTO ITALIANO - APPLICABILITA - CONSEGUENZE - CONTROVERSIE TRA CITTADINI ITALIANI - GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DEL PAESE ESTERO DI RESIDENZA O DOMICILIO DEL CITTADINO CONVENUTO - COMPETENZA DEL GIUDICE STRANIERO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386596-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - COMPETENZA DEL GIUDICE STRANIERO - ACCERTAMENTO - CRITERI DELL'ORDINAMENTO ITALIANO - APPLICABILITA - CONSEGUENZE - CONTROVERSIE TRA CITTADINI ITALIANI - GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DEL PAESE ESTERO DI RESIDENZA O DOMICILIO DEL CITTADINO CONVENUTO - COMPETENZA DEL GIUDICE STRANIERO - SUSSISTENZA.*

In materia di delibazione di sentenze straniere, salvo particolari convenzioni internazionali, l'accertamento, da parte del giudice della delibazione, della Competenza giurisdizionale del giudice straniero deve avvenire secondo i principi sulla Competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano, a norma dell'art 797, n 1, cod proc civ. conseguentemente, qualora il cittadino italiano, convenuto in giudizio davanti a un giudice straniero dal coniuge, anch'esso cittadino italiano, sia residente o domiciliato nel Paese nel quale il giudice adito esercita la funzione giurisdizionale, la Competenza giurisdizionale del giudice straniero deve ritenersi sussistente, indipendentemente dall'esistenza di una convenzione internazionale, per effetto dei criteri di collegamento previsti dall'art 4, n 1, cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)