Sez. 2, Sentenza n. 2729 del 13/11/1967 (Rv. 330229 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DELL'AZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DELL'AZIONE - LIMITI.*
E potere-dovere del giudice del merito di definire la vera natura del fatto controverso, al fine di qualificarlo giuridicamente ed applicare le relative norme di diritto. Tale potere-dovere trova, tuttavia, un duplice limite nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d, ufficio un, Azione diversa a quella espressamente e formalmente prospettata. Conforme alla sentenza n.686-66, massima n.321368.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)