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Sez. 2, Sentenza n. 2729 del 13/11/1967 (Rv. 330229 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DELL'AZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330229-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DELL'AZIONE - LIMITI.*

E potere-dovere del giudice del merito di definire la vera natura del fatto controverso, al fine di qualificarlo giuridicamente ed applicare le relative norme di diritto. Tale potere-dovere trova, tuttavia, un duplice limite nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d, ufficio un, Azione diversa a quella espressamente e formalmente prospettata. Conforme alla sentenza n.686-66, massima n.321368.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)