Sez. 3, Sentenza n. 2722 del 21/07/1969 (Rv. 342413 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DELL'AZIONE- ESTENSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DELL'AZIONE- ESTENSIONE - LIMITI.*
E compito del giudice del merito procedere - nel rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - alla esatta qualificazione giuridica della domanda, quale derivante dai fatti in essa prospettati, non avendo invece Rilevanza la diversa denominazione datavi dalla parte ma e a lui vietato sostituire altra Azione a quella espressamente proposta. (V. 948-68, massima n. 332321 2729-67, massima n. 330229).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)