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Sez. 3, Sentenza n. 2722 del 21/07/1969 (Rv. 342413 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DELL'AZIONE- ESTENSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342413-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DELL'AZIONE- ESTENSIONE - LIMITI.*

E compito del giudice del merito procedere - nel rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - alla esatta qualificazione giuridica della domanda, quale derivante dai fatti in essa prospettati, non avendo invece Rilevanza la diversa denominazione datavi dalla parte ma e a lui vietato sostituire altra Azione a quella espressamente proposta. (V. 948-68, massima n. 332321 2729-67, massima n. 330229).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)