diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3291 del 19/03/1993 (Rv. 481481 - 01)

Fidejussione - Per obbligazioni future o condizionali | Controversia inerente a fidejussione per obbligazioni future - Pendenza - Entrata in vigore dell'art. 10 della legge n. 154 del 1992 - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1993-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481481-01

Fidejussione - Per obbligazioni future o condizionali

Nella controversia inerente a fidejussione prestata per obbligazioni future, non è influente la sopravvenuta entrata in vigore dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1992 n. 154, il quale modifica gli artt. 1938 e 1956 cod. civ., esigendo la previsione dell'importo massimo garantito e negando la possibilità di preventiva rinuncia del fidejussore ad invocare la propria liberazione per crediti concessi nonostante le difficoltà economiche del debitore, considerato che detta norma introduce innovazioni sostanziali in ordine alla validità del contratto fidejussorio e delle sue clausole, non limitatamente agli effetti del contratto stesso, e, quindi, non può riguardare rapporti già insorti, in difetto di previsione di retroattività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1956, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)