Sez. 3, Sentenza n. 2115 del 03/03/1994 (Rv. 485571 - 01)
Fidejussione - Per obbligazioni future o condizionali | Modifica degli artt. 1938 e 1956 cod. civ. ex art. 10 della legge n. 154 del 1992 - Norma di interpretazione autentica - Configurabilità - Esclusione.
Fidejussione - Per obbligazioni future o condizionali
Con riguardo all'istituto della fideiussione "omnibus" l'art. 10 della legge del 1992, n. 154, che ha modificato gli artt. 1938 e 1956 cod. civ., rendendo obbligatoria la determinazione dell'importo massimo per il quale viene prestata garanzia e invalida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione del debitore principale, non costituisce interpretazione autentica delle norme codicistiche (e non ha natura retroattiva), poiché l'interpretazione autentica è attività di carattere eccezionale, e come tale deve essere espressa dal legislatore in modo esplicito ed inequivocabile (nè è possibile dedurre la natura di una norma interpretativa dai lavori preparatori).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1956, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)