Sez. U, Sentenza n. 3147 del 09/05/1983 (Rv. 428058 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - TERMINI - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE IN RELAZIONE ALLA PENDENZA DI UNA CAUSA QUALIFICABILE COME CONTROVERSIA DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - TERMINI - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE IN RELAZIONE ALLA PENDENZA DI UNA CAUSA QUALIFICABILE COME CONTROVERSIA DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
I termini processuali inerenti al procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione (nella specie, termini per il deposito del ricorso e la notificazione del controricorso, a norma degli artt. 369 e 370 cod. proc. civ.) non sono soggetti alla sospensione durante il periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, qualora il regolamento medesimo venga proposto in relazione alla pendenza di una causa qualificabile come controversia di lavoro, alla stregua della domanda così come prospettata dall'attore, tenuto conto che la deroga al regime della sospensione, prevista per le controversie di lavoro dall'art. 3 della citata legge, si ricollega ad esigenze di sollecita trattazione, che non vengono meno nella fase incidentale introdotta dall'istanza di regolamento. (contra 6170/79, mass n 402889; (contra 402/73, mass n 362364).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)