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Sez. 2, Sentenza n. 402 del 12/02/1973 (Rv. 362364 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - PROROGA DURANTE IL PERIODO FERIALE EX LEGGE N 742 DEL 1969 - GIUDIZIO PER LA RISOLUZIONE DEL CONFLITTO DI GIURISDIZIONE - APPLICABILITA - CONTROVERSIA DI MERITO RELATIVA ALLA NATURA PUBBLICA O PRIVATA D'UN RAPPORTO DI LAVORO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362364-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - PROROGA DURANTE IL PERIODO FERIALE EX LEGGE N 742 DEL 1969 - GIUDIZIO PER LA RISOLUZIONE DEL CONFLITTO DI GIURISDIZIONE - APPLICABILITA - CONTROVERSIA DI MERITO RELATIVA ALLA NATURA PUBBLICA O PRIVATA D'UN RAPPORTO DI LAVORO - IRRILEVANZA.*

La proroga dei termini processuali durante il periodo feriale, disposta dalla legge 7 ottobre 1969, n 742, si applica al giudizio per la risoluzione del conflitto di giurisdizione, anche se in Sede di merito si controverta dell'esistenza di un rapporto di lavoro privato o di pubblico impiego in relazione alla natura dell'ente.*

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)