diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1937 del 17/05/1975 (Rv. 375637 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - INFERMITA INVALIDANTE - NECESSITA - MERI FATTORI SOGGETTIVI ED AMBIENTALI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375637-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - INFERMITA INVALIDANTE - NECESSITA - MERI FATTORI SOGGETTIVI ED AMBIENTALI - IRRILEVANZA.*

Il primo e fondamentale requisito per stabilire la riduzione della capacita di guadagno dell'assicurato e l'accertamento di un'infermita fisico-psichica invalidante, di cui i fattori soggettivi ed ambientali costituiscono elementi sussidiari. Pertanto, qualora manchino infermita invalidanti, ovvero siano accertate infermita che non incidano apprezzabilmente sulla capacita di guadagno, i detti elementi soggettivi od ambientali non possono concretare, da soli, uno stato di invalidita, senza il concorso di una infermita invalidante. (Conf 11/71, mass n 349305).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)