Sez. L, Sentenza n. 4098 del 10/05/1997 (Rv. 504197 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - SOGGETTI - FAMIGLIA - VARIAZIONI DELLO STATO DI FAMIGLIA | Onere di comunicazione - Ulteriore onere probatorio - Esclusione
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - SOGGETTI - FAMIGLIA - VARIAZIONI DELLO STATO DI FAMIGLIA
Una volta che il lavoratore abbia presentato il documento (redatto su apposito modulo) attestante la propria situazione (anche reddituale) di famiglia al fine della percezione degli assegni familiari, in tal modo corrispostigli dall'INPS, permane al lavoratore medesimo (che non ha quindi altri oneri probatori) il diritto al beneficio in assenza di successive denunce di variazione della situazione di famiglia o reddituale o di omessa risposta a richieste di notizie o di documenti da parte dell'I.N.P.S.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)