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Sez. L, Sentenza n. 6472 del 18/12/1985 (Rv. 443545 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - PENSIONE SOCIALE - DIRITTO DEGLI ULTRASESSANTACINQUENNI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE E PRIVI DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CONDIZIONI - SITUAZIONE REDDITUALE - ATTESTAZIONE RELATIVA - CARATTERE ESCLUSIVO - ACQUISIZIONE DA PARTE DELL'INPS DI ELEMENTI DI FATTO CONTRARI ALLA VERIDICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE - REVOCA DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443545-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - PENSIONE SOCIALE - DIRITTO DEGLI ULTRASESSANTACINQUENNI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE E PRIVI DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CONDIZIONI - SITUAZIONE REDDITUALE - ATTESTAZIONE RELATIVA - CARATTERE ESCLUSIVO - ACQUISIZIONE DA PARTE DELL'INPS DI ELEMENTI DI FATTO CONTRARI ALLA VERIDICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE - REVOCA DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La situazione reddituale alla quale è condizionato il diritto alla pensione sociale, riconosciuto dalla legge n. 153 del 1969 agli ultrasessantacinquenni in disagiate condizioni economiche e privi di prestazioni previdenziali ed assistenziali (fatta eccezione per gli assegni familiari), è attestata unicamente dalla certificazione degli uffici finanziari confermativa della dichiarazione resa da chi richiede la pensione, senza che sia successivamente necessario alcun aggiornamento periodico di tale documentazione. Ove pertanto l'INPS, tenuto ad erogare la pensione in forza della certificazione predetta, acquisisca elementi di fatto che facciano dubitare della veridicità del contenuto di tale documentazione, non può per ciò solo procedere alla revoca del beneficio, ma deve provocare gli opportuni accertamenti tributari e solo all'esito favorevole di questi ultimi potrà seguire il provvedimento di revoca.*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 3 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)