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Sez. 1, Sentenza n. 417 del 12/03/1968 Ud. (dep. 15/07/1968) Rv. 108709 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE -POTERE DISCREZIONALE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108709-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE -POTERE DISCREZIONALE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*

Il giudice d'appello non e tenuto a disporre la rinnovazione totale o parziale del dibattimento o ad ammettere indagini peritali, trattandosi di provvedimenti che rientrano nel suo prudente apprezzamento, in ordine ai quali e obbligato soltanto ad una congrua e adeguata motivazione. (V. 108186, anno 1968, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)