Sez. 1, Sentenza n. 417 del 12/03/1968 Ud. (dep. 15/07/1968) Rv. 108709 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE -POTERE DISCREZIONALE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE -POTERE DISCREZIONALE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*
Il giudice d'appello non e tenuto a disporre la rinnovazione totale o parziale del dibattimento o ad ammettere indagini peritali, trattandosi di provvedimenti che rientrano nel suo prudente apprezzamento, in ordine ai quali e obbligato soltanto ad una congrua e adeguata motivazione. (V. 108186, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)