Sez. 4, Sentenza n. 949 del 14/01/1981 Ud. (dep. 12/02/1981) Rv. 147596 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - PROVE - LIMITI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - PROVE - LIMITI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
La rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello fa eccezione alla regola della oralita, fondata sulla presunzione di completezza dell'indagine istruttoria raggiunta nel giudizio di primo grado. Pertanto, l'Esercizio di questo potere, lungi dall'essere obbligatorio, non e neppure incondizionatamente discrezionale, ma e vincolato all'obbiettiva constatazione che le prove raccolte non consentono al giudice di decidere. (in genere, mass n 146876, anno 1980; per la motivazione implicita V mass nn 145576, anno 1980; 127217, anno 1974; 100424, anno 1966; conforme alla mass n 120592, anno 1972; 117596, anno 1971; 116117, anno 1970; 110095, 110085, anno 1969; 108768, anno 1968; per la motivazione congrua mass n 108709, anno 1968; 104836, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)