Sez. L, Sentenza n. 1488 del 26/02/1983 (Rv. 426313 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER MATERIA - LIMITI PREVISTI DALL'ART. 38 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ NELL'AMBITO DELLE CONTROVERSIE SOGGETTE AL RITO DEL LAVORO - ESTINZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER MATERIA - LIMITI PREVISTI DALL'ART. 38 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ NELL'AMBITO DELLE CONTROVERSIE SOGGETTE AL RITO DEL LAVORO - ESTINZIONE - ESCLUSIONE.*
I limiti di deducibilità e rilevabilità di ufficio previsti dall'art. 38 cod. proc. civ. in ordine alla incompetenza per valore non possono trovare applicazione nell'ambito delle controversie soggette al rito del lavoro, che peraltro hanno a regola della attribuzione della relativa Competenza il diverso criterio della materia, neppure sotto il profilo della Determinazione della Competenza funzionale per i gradi della giurisdizione secondo il disposto dell'art. 440 cod. proc. civ. - il quale esclude la appellabilità delle sentenze in cause di valore non superiore a l. 50.000 - con la conseguenza che non è precluso alla Corte di Cassazione di rilevare il valore della controversia, di cui sia stata direttamente investita con ricorso, ai fini della Determinazione della ammissibilità o meno di questo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 440
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)