diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 18278 del 05/08/2010 (Rv. 614890 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - POTERI DIRETTIVI | Potere organizzativo del datore di lavoro - Condizioni - Integrità fisica e morale del lavoratore - Salvaguardia - Priorità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614890-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - POTERI DIRETTIVI

Il potere organizzativo del datore di lavoro comprende senz'altro la predisposizione di regole finalizzate ad una migliore coesistenza delle diverse realtà operanti all'interno dei luoghi di lavoro e ad evitare conflittualità ma non può tradursi in condotte pregiudizievoli dell'integrità fisica e morale dei prestatori d'opera in quanto nell'equo bilanciamento dell'esigenza di funzionalità dell'impresa e di tutela delle condizioni di lavoro e del lavoratore, il legislatore ha chiaramente privilegiato, con l'art. 41 Cost., ripreso dall'art. 2087 cod. civ., i diritti fondamentali dei lavoratori. (Principio applicato in una fattispecie, caratterizzata dal fatto che, nell'unico ambiente di lavoro, destinato allo stiro industriale, era stato installato un paravento divisorio che creava un spazio angusto e poco illuminato per le dipendenti "conflittuali", determinando una situazione di aggravio materiale delle condizioni di lavoro a causa delle esalazioni di vapore a getto continuo, e psicologica per la condizione ingiustificata di isolamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104, Costituzione art. 32, Costituzione art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)