Sez. L, Sentenza n. 17314 del 30/08/2004 (Rv. 576355 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Responsabilità del datore di lavoro - Osservanza di specifiche misure antinfortunistiche - Sufficienza - Esclusione - Misure imposte dall'art. 2087, cod. civ. - Obbligo di osservanza da parte del datore di lavoro - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
L'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale richiesto dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche tutte le altre misure che in concreto siano richieste dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore costituisce un bene di rilevanza costituzionale (art. 41 comma secondo, che espressamente prevede limiti all'iniziativa privata per la sicurezza)che impone - a chi si avvalga di una prestazione lavorativa eseguita in stato di subordinazione - di anteporre al proprio legittimo profitto la sicurezza di chi tale prestazione esegua. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, previa acquisizione di consulenza tecnica, aveva annullato la sanzione disciplinare irrogata ad un lavoratore che si era rifiutato di procedere alla riparazione del motore di un impianto di laminazione se non fosse stato fermato l'impianto).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)