Sez. 1, Sentenza n. 9267 del 07/06/1995 Ud. (dep. 30/08/1995) Rv. 202233 - 01
Impugnazioni - Presentazione - Luogo | Sentenza resa dal G.I.P. - Impugnazione presentata presso la cancelleria del Tribunale, e non presso quella del G.I.P. - Legittimità - Ragione.
Impugnazioni - Presentazione - Luogo
Il giudice per le indagini preliminari e il giudice dell'udienza preliminare non costituiscono uffici autonomi e distinti dal tribunale o dalla pretura cui appartengono, in quanto una siffatta previsione non è contenuta né nel codice di rito vigente, né nelle norme di attuazione e di coordinamento che lo corredano, né nello ordinamento giudiziario. Ne consegue che tra la cancelleria del G.I.P. e quella del tribunale di appartenenza non vi è una distinzione processualmente rilevante, trattandosi di articolazioni di un medesimo ufficio, relativo allo stesso "giudice". Pertanto, la presentazione dell'appello (nella specie, da parte del P.M.) contro la sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari, presso la cancelleria del Tribunale, e non presso la specifica cancelleria del G.I.P. che aveva emesso il provvedimento impugnato, deve ritenersi conforme al dettato dell'art. 582, comma primo, cod. proc. pen., essendo priva di rilievo esterno la distribuzione dei compiti a fini organizzativi tra i funzionari di cancelleria di uno stesso ufficio giudiziario relativo allo stesso "giudice", da intendersi nel senso indicato dal Titolo I del codice di rito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)