Sez. 1, Sentenza n. 2670 del 06/02/1997 Ud. (dep. 19/03/1997) Rv. 207179 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PRESENTAZIONE - LUOGO | Impugnazione del Pubblico Ministero - Presentazione presso la cancelleria della Pretura del luogo in cui si trova il suo ufficio se trattasi di luogo diverso da quello del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PRESENTAZIONE - LUOGO
In tema di impugnazioni, contrariamente a quanto è espressamente previsto per le parti private dal secondo comma dell'art. 582 c.p.p., non è in facoltà del Pubblico Ministero presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria della Pretura del luogo in cui il suo ufficio si trova se tale luogo è diverso da quello in cui vi è l'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento oggetto dell'impugnazione: la citata norma non è interpretabile analogicamente, in quanto le forme di esercizio di un'attività processuale, allorché la relativa violazione è sanzionata dall'inammissibilità, non ammettono equipollenti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)