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Sez. 2, Sentenza n. 12596 del 28/08/2002 (Rv. 557151 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Portata - Questione relativa ad interpretazione di una sentenza resa in altro giudizio - Indicazione di tutti gli elementi rilevanti - Necessità.
Stato
decisa il 2002-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557151-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Il ricorso per cassazione, in virtù del principio di autosufficienza, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere, in particolare, in caso di interpretazione di una sentenza resa in altro giudizio tra le stesse parti, e prodotta e ritenuta rilevante anche in questo, a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Non è in ogni caso consentito, nell'ambito del giudizio di legittimità, pervenire ad una interpretazione, della sentenza prodotta nel corso del giudizio di merito, diversa da quella fornita dal giudice del merito, senza che il ricorrente abbia denunciato il vizio ermeneutico o che abbia indicato le parti della motivazione della sentenza impugnata ove si sia manifestato l'errore interpretativo ovvero l'insufficienza o contradditorietà della motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)