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Sez. 3, Sentenza n. 14728 del 21/11/2001 (Rv. 550473 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Principio di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione - Portata - Indicazione di tutti gli elementi rilevanti - Necessità - Atto negoziale - Disdetta - Questione relativa ad interpretazione diversa da quella fornita dal giudice del merito - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2001-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550473-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Il ricorso per cassazione, in virtù del principio di autosufficienza, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere, in particolare in caso di interpretazione di una scrittura di parte, a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Non è in ogni caso consentito, nell'ambito del giudizio di legittimità, pervenire ad una interpretazione dell'atto di disdetta del locatore diversa da quella fornita dal giudice del merito, atteso che l'interpretazione del contratto è compito a quest'ultimo demandato in via esclusiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1328, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1359, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)