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Sez. 6, Sentenza n. 3039 del 22/03/1989 Ud. (dep. 03/03/1990) Rv. 183538 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - ELEMENTO OGGETTIVO MATERIALE - POSSESSO DELLA RES - PRECEDE L'APPROPRIAZIONE - TRUFFA AGGRAVATA EX ART. 61 N. 9 COD. PEN. - ELEMENTI DI DIFFERENZIAZIONE - RAGGIRI SUCCESSIVI ALL'APPROPRIAZIONE - PECULATO - SUSSISTENZA - RAVVISABILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183538-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - ELEMENTO OGGETTIVO MATERIALE - POSSESSO DELLA RES - PRECEDE L'APPROPRIAZIONE - TRUFFA AGGRAVATA EX ART. 61 N. 9 COD. PEN. - ELEMENTI DI DIFFERENZIAZIONE - RAGGIRI SUCCESSIVI ALL'APPROPRIAZIONE - PECULATO - SUSSISTENZA - RAVVISABILITÀ - FATTISPECIE.*

Il delitto di peculato si differenzia da quello di truffa aggravata ex art. 61 n. 9 codice penale, sotto il profilo del conseguimento della res, in quanto nel primo il possesso del bene trova origine nella ragione di ufficio e preesiste all'illecita conversione in profitto dell'agente, mentre nella truffa l'acquisto del possesso consegue all'Azione del colpevole, consistente nell'induzione in errore mediante artifici o raggiri. Ne consegue che, quando gli artifici vengano posti in essere non per conseguire il possesso della res ma per occultarne l'illecito impossessamento, ovvero per assicurarsi l'impunità, sussiste il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata. (fattispecie di impiegato postale che, dopo avere rilasciato regolare ricevuta per il versamento di danaro da parte di utenti - a titolo di pagamento di tassa di circolazione - falsificava i documenti interni facendo apparire come incassate somme inferiori a quelle versate, appropriandosi della differenza). (Conf 179604, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)