Sez. 6, Sentenza n. 10680 del 21/09/1988 Ud. (dep. 31/10/1988) Rv. 179604 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - TRUFFA - CRITERI DISTINTIVI.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - TRUFFA - CRITERI DISTINTIVI.*
La distinzione tra il delitto di peculato e quello di truffa attiene al modo con il quale l'agente ha acquisito il possesso (inteso non già come detenzione materiale ma come disponibilità giuridica) del denaro o del bene costituente l'oggetto materiale del reato. Ne deriva che ricorre il primo quando tale possesso sia stato conseguito legittimamente per ragioni d'ufficio, mentre vi è truffa quando il responsabile si sia procurato il possesso mediante artifici o raggiri. Non assume, invece, alcun rilievo la precedenza cronologica o la contestualità della frode rispetto alla condotta appropriativa o distrattiva e cioè il fatto che quest'ultima sia stata resa possibile dalla paura, poiché, in tal caso, l'inganno o il raggiro integra una mera modalità con la quale tale condotta è stata posta in essere e quindi resta assorbita nel delitto di peculato. (Conf mass n 175301).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)