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Sez. 5, Sentenza n. 34216 del 09/05/2024 Cc. (dep. 10/09/2024) Rv. 286990-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Contestazione di più fatti di bancarotta - Aggravante della continuazione fallimentare - Giudizio di bilanciamento con le attenuanti - Successivo aumento per la continuazione ex art. 81, comma secondo, cod. pen. - Illegalità della pena - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286990-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In caso di pluralità di delitti di bancarotta, non è illegale la pena determinata mediante l'erronea applicazione della disciplina della continuazione fallimentare perché calcolata dapprima, correttamente, come aggravante, nel bilanciamento con le attenuanti generiche concesse, e successivamente, in maniera erronea, calcolando un aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che tale errore comporti l'applicazione di una pena eccedente i limiti edittali generali o quelli previsti per le singole fattispecie di reato. (Fattispecie in tema di patteggiamento in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 com. 2 lett. 1, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)