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Sez. U, Sentenza n. 5352 del 28/09/2023 Cc. (dep. 06/02/2024) Rv. 285851-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Sospensione condizionale della pena - Violazione dell’art. 165, quinto comma, cod. pen. - Ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285851-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

La sentenza di patteggiamento con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non subordinata, come concordato tra le parti, agli obblighi di cui all'art. 165, quinto comma, cod. pen., necessariamente previsti in relazione ai reati ivi contemplati, non è ricorribile per cassazione, non determinando tale omissione un'ipotesi di illegalità della pena.

Cod. Pen. art. 165 com. 5, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Legge 19/07/2019 num. 62 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)