Sez. 1, Sentenza n. 466 del 07/02/1975 (Rv. 373743 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - IN GENERE - POTERI - AFFIDAMENTO A TERZI, SOCI O DIPENDENTI DEL MANDATO DI TRATTAZIONE DI DETERMINATI AFFARI - AMMISSIBILITA - EFFICACIA PER LA SOCIETA - MANDATO TACITO - FORME SPECIALI DI PUBBLICITA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - IN GENERE - POTERI - AFFIDAMENTO A TERZI, SOCI O DIPENDENTI DEL MANDATO DI TRATTAZIONE DI DETERMINATI AFFARI - AMMISSIBILITA - EFFICACIA PER LA SOCIETA - MANDATO TACITO - FORME SPECIALI DI PUBBLICITA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Gli amministratori delle societa per azioni hanno tutti i poteri relativi alla gestione della societa e possono avvalersi, nell'Esercizio delle loro funzioni ed ai fini della trattazione di determinati affari, dell'opera di terzi, di soci o di collaboratori dipendenti della stessa societa, conferendo loro un mandato anche tacito, che, se assolto sotto i suoi limiti, non puo essere sconfessato dall'organo che se ne sia avvalso, con la conseguenza che l'attivita negoziale del mandatario ha efficacia vincolante per l'ente rappresentato. Il mandato tacito non richiede particolari forme di pubblicita le quali, peraltro, anche nel caso di preposizione institoria, sono stabilite a tutela della buona fede dei terzi contraenti e non contro di essi. (V 3340/69; 535/64; 1833/63; 1949/56; 517/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 2206, Cod. Civ. art. 2380
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)