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Sez. 1, Sentenza n. 4068 del 24/09/1977 (Rv. 387751 - 01)

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA - IN GENERE - MANDATO CON RAPPRESENTANZA - CONFERIMENTO A TERZI O A SOCI - POTERE DEGLI AMMINISTRATORI - LIMITI - FORMA DEL CONFERIMENTO - MODO TACITO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387751-01

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA - IN GENERE - MANDATO CON RAPPRESENTANZA - CONFERIMENTO A TERZI O A SOCI - POTERE DEGLI AMMINISTRATORI - LIMITI - FORMA DEL CONFERIMENTO - MODO TACITO - CONDIZIONI.*

L'organo rappresentativo della societa, qualora nell'atto costitutivo non risultino limiti, puo conferire, a terzi o a soci, un mandato con rappresentanza, anche limitatamente a determinate operazioni e, quando l'attivita negoziale da svolgere possa essere realizzata con liberta di Forma, anche in modo tacito e senza particolari Forma di pubblicita, le quali sono, in ogni caso, stabilite a tutela della buona fede dei terzi contraenti e non contro di essi. (V 466/75, mass n 373743; (V 3340/69, mass n 343398).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 2206, Cod. Civ. art. 2380, Cod. Civ. art. 2384

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)