Sez. U, Sentenza n. 1193 del 23/02/1979 (Rv. 397411 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - BANCHE E CASSE DI RISPARMIO - BANCO DI NAPOLI - DOMANDA DI INQUADRAMENTO IN GRADO SUPERIORE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DEL DIPENDENTE DAI BENEFICI RICONOSCIUTI AD UNA DETERMINATA CATEGORIA DI IMPIEGATI IN APPLICAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI - DEROGA ALLA GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - BANCHE E CASSE DI RISPARMIO - BANCO DI NAPOLI - DOMANDA DI INQUADRAMENTO IN GRADO SUPERIORE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DEL DIPENDENTE DAI BENEFICI RICONOSCIUTI AD UNA DETERMINATA CATEGORIA DI IMPIEGATI IN APPLICAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI - DEROGA ALLA GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La giurisdizione del giudice ordinario, in relazione alla natura di ente pubblico economico del datore di lavoro, sulla domanda proposta da un dipendente del Banco di Napoli, per il conseguimento di una progressione di carriera con l'inquadramento in grado superiore, non trova deroga, in favore della giurisdizione del giudice amministrativo, per il caso in cui la domanda medesima coinvolga la legittimita del provvedimento, con il quale il Banco abbia escluso detto dipendente dai benefici riconosciuti ad una determinata categoria di impiegati in applicazione di proprie norme regolamentari interne. Detta deroga, infatti, ricorre solo in ipotesi di Atti discrezionali, presi dall'ente pubblico economico, in via generale ed astratta, nell'Esercizio dei propri poteri di autorganizzazione, dislocazione degli uffici, definizione dei ruoli e delle mansioni del personale, e non anche, pertanto, nel diverso caso in cui il dipendente insorga avverso un atto direttamente incidente sul singolo rapporto di lavoro e sulle posizioni di diritto soggettivo ad esso inerenti. (V 3221/77, mass n 386741; (V 2359/76, mass n 381144).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)