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Sez. U, Sentenza n. 3221 del 20/07/1977 (Rv. 386741 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO OD ORDINARIO - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386741-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO OD ORDINARIO - RISPETTIVE CONDIZIONI.*

Le controversie tra gli enti pubblici economici e i propri dipendenti coinvolgono il potere pubblico di organizzazione dell'ente solo quando la contestazione cada immediatamente e direttamente su provvedimenti generali ed astratti relativi alla predisposizione ed alla dislocazione degli uffici, nonche alla definizione dei ruoli e delle mansioni del personale, considerato nel suo complesso o per categorie, poiche con tali provvedimenti l'ente realizza la propria struttura in tutte quelle varie componenti che appaiono necessarie per porlo in condizione di raggiungere i fini generali che sono all'origine della sua creazione. Non costituiscono, invece, espressione di tale potere sia gli Atti - ancorche generali ed astratti - con i quali l'ente pone e regola le condizioni di svolgimento dei rapporti di lavoro nell'ambito della propria organizzazione, sia quelli, particolari e concreti, con i quali esso agisce nel corso di specifici rapporti, poiche, in entrambi i casi l'ente agisce, in realta, come qualsiasi altro imprenditore, in base alla propria autonomia negoziale, tanto vero che sovente anche lo svolgimento della carriera costituisce oggetto di contrattazione collettiva. Rispetto a tali provvedimenti i dipendenti si trovano o in una posizione di diritto soggettivo, oppure, quando l'ente abbia possibilita di scelte non vincolate (come, ad esempio, nel caso di promozioni a discrezione), in una posizione di mero fatto. Ne consegue che la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie tra gli enti pubblici economici ed i propri dipendenti puo ravvisarsi solo quando, incontroverso essendo il potere discrezionale di autoregolamentazione di cui si e detto, si discuta del suo corretto Esercizio, mentre, se sia in discussione proprio l'esistenza di quel potere, ovvero sia contestata la legittimita di regolamenti 'privatì o di Atti particolari incidenti sullo svolgimento di concreti rapporti di lavoro, la giurisdizione spetta al giudice ordinario in modo pieno. (V 2359/76, mass n 381144; (V 1491/76, mass n 380228; (V 3460/75, mass n 377626; (V 3332/75, mass n 377458; (V 2235/75, mass n 376033; (V 2235/75, mass n 376032).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)