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Sez. 1, Sentenza n. 32757 del 04/07/2003 Cc. (dep. 04/08/2003) Rv. 226210 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Difensore di collaboratore di giustizia ammesso all'assistenza legale nell'ambito dello speciale programma di protezione - Liquidazione del compenso - Ordinanza che decide sul reclamo avverso il decreto di liquidazione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226210-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

Anche i provvedimenti emessi in sede di opposizione e reclamo avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore del collaboratore di giustizia ammesso allo speciale programma di protezione, in virtù dell'art. 13, comma 6 del d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con mod. nella l. 15 marzo 1991 n. 82, così come modificato dalla l. 13 febbraio 2001 n. 45, sono ricorribili per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art.111 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Legge 13/02/2001 num. 45 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 13 com. 6 CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)