Sez. U, Sentenza n. 25080 del 28/05/2003 Cc. (dep. 10/06/2003) Rv. 224610 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Compenso al difensore - Ordinanza che decide sul reclamo avverso il decreto di liquidazione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, i provvedimenti emessi dal Tribunale o dalla Corte d'appello in sede di reclamo avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore sono ricorribili per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art.111 della Costituzione, in quanto, pur non essendo formalmente qualificati come sentenze, hanno carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 com. 4 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Testo Unico 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Testo Unico 30/05/2002 num. 115 art. 299 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)