Sez. 3, Sentenza n. 1034 del 07/05/1971 Ud. (dep. 11/08/1971) Rv. 118981 - 01
COMPETENZA PENALE - CONFLITTO - IN GENERE - SENTENZE CHE POSSONO DAR LUOGO A CONFLITTO - RICORRIBILITA PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - GIUDICE D'APPELLO - ACCLARATORIA D'INCOMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO E RIMESSIONE DEGLI ATTI AL PM - NON RICORRIBILITA.*
COMPETENZA PENALE - CONFLITTO - IN GENERE - SENTENZE CHE POSSONO DAR LUOGO A CONFLITTO - RICORRIBILITA PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - GIUDICE D'APPELLO - ACCLARATORIA D'INCOMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO E RIMESSIONE DEGLI ATTI AL PM - NON RICORRIBILITA.*
Ai sensi dell'art 190 cod proc pen non sono soggette a ricorso per Cassazione le sentenze relative alla Competenza, che possono dar luogo a conflitto di giurisdizione o di Competenza, ai sensi dell'art 51. La possibilita di conflitto va intesa in senso lato, e puo sorgere anche fra il giudice del dibattimento e quello della istruzione. Pertanto, la sentenza del giudice di appello, che per diversa definizione giuridica del fatto, dichiara la incompetenza per materia del primo giudice rimettendo gli Atti al PM per l'ulteriore corso, non e soggetta a ricorso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)