Sez. 3, Sentenza n. 2554 del 10/02/1984 Ud. (dep. 20/03/1984) Rv. 163238 - 01
SENTENZA PENALE - IN GENERE - SENTENZA DIBATTIMENTALE DI INCOMPETENZA PER MATERIA - RICORRIBILITÀ - ESCLUSIONE - MOTIVO - FATTISPECIE: INAMMISSIBILITÀ DI RICORSO AVVERSO SENTENZA PRETORILE DI INCOMPETENZA PER RICETTAZIONE DI MUSICASSETTE.*
SENTENZA PENALE - IN GENERE - SENTENZA DIBATTIMENTALE DI INCOMPETENZA PER MATERIA - RICORRIBILITÀ - ESCLUSIONE - MOTIVO - FATTISPECIE: INAMMISSIBILITÀ DI RICORSO AVVERSO SENTENZA PRETORILE DI INCOMPETENZA PER RICETTAZIONE DI MUSICASSETTE.*
La sentenza con la quale il giudice dichiari la propria incompetenza per materia ed ordini la trasmissione degli Atti al pubblico ministero, ravvisando nel fatto gli estremi di un reato di Competenza superiore, non è impugnabile. Infatti, ai sensi dell'art. 190, secondo comma, cod. proc. pen., non sono impugnabili le sentenze relative alla Competenza che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di Competenza ex art. 51 stesso codice. Tanto potrebbe verificarsi, ove il pubblico ministero ritenesse di non dover procedere per il reato, di Competenza superiore, ipotizzato dal giudice o se, eventualmente, il giudice superiore fosse di avviso contrario a quello del primo giudice. (fattispecie relativa a ritenuta inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza con la quale il pretore, dichiarata la propria incompetenza, indicava quella del tribunale, avendo ravvisato il reato di ricettazione nella condotta di chi aveva acquistato musicassette, riprodotte in violazione del diritto di autore, al fine di rivenderle). (Conf mass n 116708; (Conf mass n 117713; (Conf mass n 118981; (Conf mass n 134215; (Conf mass n 148221; (Conf mass n 097606).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)