Sez. 2, Sentenza n. 1999 del 24/07/1964 (Rv. 302867 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DELAZIONE DELL'EREDITA (CHIAMATO ALL'EREDITA) - POTERI DEL CHIAMATO - TRASMISSIONE DEL POSSESSO - ATTO MATERIALE D'APPRENSIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - PERDITA DEL POSSESSO - CONDIZIONI.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DELAZIONE DELL'EREDITA (CHIAMATO ALL'EREDITA) - POTERI DEL CHIAMATO - TRASMISSIONE DEL POSSESSO - ATTO MATERIALE D'APPRENSIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - PERDITA DEL POSSESSO - CONDIZIONI.*
I coeredi acquistano il possesso a titolo comune e 'pro indivisò dei beni che formano l'asse ereditario, senza necessita di un atto materiale di apprensione, e continuano ad esercitarlo col medesimo carattere anche se manchi una detenzione ininterrotta e continua da parte di tutti. La perdita del possesso nei confronti di alcuni fra i coeredi si verifica solo quando vi sia, da parte di un compossessore coerede, un atto diretto all'apprensione ed occupazione esclusiva del bene, idoneo a mutare l'originario e connaturato titolo comune del possesso fino a farlo divenire un 'factum possessionì a titolo individuale. (Conf. 1887-56' 1803-56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 714
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)