Sez. 2, Sentenza n. 1529 del 21/02/1985 (Rv. 439526 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINO - AI FINI DELL'USUCAPIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ESTENSIONE DEL POSSESSO IN TERMINI DI ESCLUSIVITÀ - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINO - AI FINI DELL'USUCAPIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ESTENSIONE DEL POSSESSO IN TERMINI DI ESCLUSIVITÀ - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
In tema di comunione ordinaria ed ereditaria il compartecipe può usucapire la cosa senza necessità dell'interversione del possesso (art. 1164 cod. civ.), attraverso la semplice estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, ma a questo fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo, altresì, che detto compartecipe ne abbia goduto in modo obiettivamente inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus". (nella specie, in applicazione del surriportato principio, non si è ritenuto sufficiente, al fine della prova del possesso esclusivo di un immobile di proprietà comune, l'assunzione da parte di uno dei compartecipi, di tutti gli oneri ordinari e straordinari di miglioria). (V 2326/81, mass n 413064; (V 1449/81, mass n 412103; (V 4263/80, mass n 408133; (V 4408/79, mass n 400952; (V 512/66, mass n 321019; (V 1994/64, mass n 302867; (Conf 5476/81, mass n 416190; (Conf 4986/77, mass n 388606; (Conf 2951/75, mass n 377030; (Conf 2404/67, mass n 329680).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1164
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)