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Sez. 2, Sentenza n. 7560 del 05/03/1982 Ud. (dep. 30/07/1982) Rv. 154847 - 01

FASCISMO - IN GENERE - DIVIETO DI RIORGANIZZAZIONE DEL DISCIOLTO PARTITO FASCISTA - RIFERIMENTO AL MODO DI OPERARE NELLA VITA POLITICA - IDONEITÀ DELL'AZIONE - VALUTAZIONE IN CONCRETO EX ANTE.*
Stato
decisa il 1982-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154847-01

FASCISMO - IN GENERE - DIVIETO DI RIORGANIZZAZIONE DEL DISCIOLTO PARTITO FASCISTA - RIFERIMENTO AL MODO DI OPERARE NELLA VITA POLITICA - IDONEITÀ DELL'AZIONE - VALUTAZIONE IN CONCRETO EX ANTE.*

Ai fini del delitto di riorganizzazione del disciolto partito fascista, l'art. 1 legge 645/1952 si riferisce non alla struttura di detto partito, cioè all'organo giuridico pubblico, bensì al suo fondamento ideologico ed al metodo di lotta praticato nel corso degli anni e culminato nella eversione della democrazia e nell'annullamento di ogni libertà politica. Con tale norma non è cioè colpita l'associazione neofascista in sè, ma il suo modo di operare nella vita politica del Paese. La condotta deve essere tuttavia idonea a determinare il risultato. La valutazione della idoneità della Azione va desunta dalla situazione di pericolo concreto, il quale costituisce una situazione di fatto da cui l'esperienza deduce la rilevante possibilità, e quindi la probabilità del verificarsi di un evento dannoso per il bene tutelato. Il relativo giudizio deve essere pertanto riferito non all'evento, che può anche non verificarsi, ma al momento in cui l'Azione viene compiuta. (V mass n 136341; (Conf mass n 147816; (Conf mass n 143326).*

Riferimenti normativi: Legge 20/06/1952 num. 645 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)