diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3763 del 02/06/1988 (Rv. 459007 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONI DISCIPLINARI - PRESCRIZIONE - TERMINE QUINQUENNALE - INTERRUZIONE - DURATA - MEZZI - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO PENALE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459007-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONI DISCIPLINARI - PRESCRIZIONE - TERMINE QUINQUENNALE - INTERRUZIONE - DURATA - MEZZI - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO PENALE - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Con riguardo all'Azione disciplinare nei confronti di avvocati o procuratori, la prescrizione quinquennale, di cui all'art. 51 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, è interrotta dall'instaurazione del procedimento disciplinare, e non corre fino alla sua conclusione, in applicazione dei principi generali posti dall'art. 2945 secondo comma cod. civ., restando a tal fine ininfluente la circostanza che il procedimento stesso sia sospeso in attesa della definizione di giudizio penale (salva la riassunzione a norma dell'art. 207 cod. proc. civ. ed, in Mancanza, la conseguente Estinzione su eccezione di parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)