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Sez. U, Sentenza n. 26182 del 07/12/2006 (Rv. 593722 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Inquadramento generale della pretesa disciplinare esercitata dai Consigli degli Ordini - Termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare - Portata - Regola dell'interruzione ad effetto istantaneo - Operatività - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 r.d.l. in relazione agli artt. 3, 24, 104, 105, 106, 108 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2006-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593722-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE

La pretesa punitiva esercitata dal Consiglio dell'Ordine forense in relazione agli illeciti disciplinari commessi dai propri iscritti ha natura di diritto soggettivo potestativo che, sebbene di natura pubblicistica, resta soggetto a prescrizione, dovendo escludersi che il termine di cui all'art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 possa intendersi come un termine di decadenza, insuscettibile di interruzione o di sospensione. La previsione, da parte del citato art. 51 di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l'inizio dell'azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell'esigenza che il tempo dell'irrogabilità della sanzione non venga protratto in modo indefinito, perché al procedimento amministrativo di inflizione della sanzione è da ritenere applicabile non già la regola dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione sancito dall'art. 2945, secondo comma, cod. civ., bensì quello dell'interruzione ad effetto istantaneo di cui al precedente art. 2943 cod. civ., con la conseguente idoneità interruttiva anche dei successivi atti compiuti dal titolare dell'azione disciplinare in pendenza del relativo procedimento. È, peraltro, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 51 sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 104, 105, 106, 108 e 111 Cost..

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945 com. 2, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 104, Costituzione art. 105, Costituzione art. 106, Costituzione art. 108, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)