Sez. 5, Sentenza n. 20240 del 09/10/2015 (Rv. 636661 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | Erronea percezione del giudice di merito di documenti acquisiti al processo - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Rimedio esperibile - Revocazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si denunci l'errore del giudice di merito in relazione alla erronea percezione di documenti acquisiti agli atti del processo e menzionati dalle parti, non corrispondendo tale errore ad alcuno dei motivi di ricorso ai sensi dell'art. 360 c.p.c., risolvendosi, piuttosto, in una inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con le risultanze degli atti del processo, suscettibile di essere denunciata con il mezzo della revocazione, ai sensi dell'articolo 395, n. 4, c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 360, Cod. Civ. art. 395
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)