diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4056 del 19/02/2009 (Rv. 607064 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Errore del giudice di merito per aver ignorato un documento acquisito agli atti e menzionato dalle parti - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4. cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607064-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si denunci l'errore del giudice di merito per avere ignorato un documento acquisito agli atti del processo e menzionato dalle parti, non corrispondendo tale errore ad alcuno dei motivi di ricorso ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ.; l'errore in questione, risolvendosi in una inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento ma in contrasto con le risultanze degli atti del processo, può essere invece denunciato con il mezzo della revocazione, ai sensi dell'articolo 395, n. 4, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)