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Sez. L, Sentenza n. 12900 del 22/06/2016 (Rv. 640424 - 01)

SICILIA - PERSONALE REGIONALE (IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI) - IN GENERE | Principio del cd. "favor lavoratoris" - Accordi conclusi in sede sindacale - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640424-01

SICILIA - PERSONALE REGIONALE (IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI) - IN GENERE

Nel pubblico impiego privatizzato, il principio generale dell'inderogabilità "in peius", che consente ai contraenti pattuizioni migliorative del trattamento minimo legale o collettivo, secondo il principio del "favor" per il lavoratore, ossia della prevalenza della fonte a questi più favorevole, sia essa la legge, il contratto collettivo o quello individuale, non opera in caso di accordi conclusi in sede sindacale ove il confronto tra le parti sociali garantisce la migliore protezione degli interessi dei lavoratori e la loro composizione con le esigenze datoriali. Ne consegue che non sussiste alcuna concorrenza di fonti che consenta di ricorrere al principio del cd. "favor lavoratoris"nel caso di un sistema di classificazione del personale (nella specie, della Regione Siciliana) che risulti da accordo sindacale recepito in atto normativo (nella specie, decreto Presidente Regione Sicilia n. 10 del 2001).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Decr. Pres. Giunta Reg. Sicilia 22/06/2001 num. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)