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Sez. L, Sentenza n. 1037 del 20/01/2014 (Rv. 629274 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Principio di parità ex art. 45, d.lgs. n. 165 del 2001 - Portata - Differenziazioni di trattamento previste dalla contrattazione collettiva - Legittimità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629274-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA

In materia di pubblico impiego privatizzato, il principio espresso dall'art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l'applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto non irragionevole la distinzione in termini stipendiali, prevista dal contratto collettivo di comparto sull'assetto giuridico ed economico del personale provinciale della scuola di infanzia, siglato il 14 giugno 2005, che faceva dipendere l'inquadramento contrattuale nella VI ovvero nella VIII qualifica funzionale del personale insegnante, unicamente dal possesso o meno del titolo di studio superiore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST., Contr. Coll. 14/06/2005

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)