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Sez. 5, Sentenza n. 733 del 26/06/1968 Ud. (dep. 12/08/1968) Rv. 109084 - 01

IMPUTABILITA - IN GENERE - PSICOPATIA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/109084-01

IMPUTABILITA - IN GENERE - PSICOPATIA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - ESCLUSIONE.*

Gli psicopatici sono anormali del carattere, e, come tali, pienamente, imputabili, perche delle tre facolta psichiche - sentimento, intelligenza e volonta -che caratterizzano l'Azione nel suo lato soggettivo, il codice penale, ai fini della imputabilita e, quindi, anche della infermita mentale, prende in considerazione soltanto le ultime due, e non anche la prima. (V. 106421, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)