Sez. U, Sentenza n. 11783 del 29/10/1992 (Rv. 479226 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Repressione della condotta antisindacale dell'amministrazione statale o di altro ente pubblico - Procedimento ex art. 6 legge n. 146 del 1990 - Devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo - Condizioni -
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere
A seguito dell'entrata in vigore della legge 12 giugno 1990, n. 146, che, all'art. 6, ha integrato il disposto dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, in tema di procedimento per la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro, ove questi sia un'amministrazione statale o altro ente pubblico, il detto procedimento appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, quante volte alla condotta medesima consegua lesione non solo di interessi protetti in capo alla associazione sindacale attrice, ma anche di situazioni giuridiche soggettive proprie del lavoratore, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, e l'associazione intenda ottenere la rimozione anche di questi effetti lesivi.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)