Sez. U, Sentenza n. 5117 del 10/05/1995 (Rv. 492205 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Di una amministrazione statale o di un ente pubblico non economico - Condotta antisindacale esaurientesi soltanto in provvedimento adottato contro il dipendente con indiretta interferenza nella sfera del sindacato - art. 28 legge n. 300 del 1970 - Applicabilità - Giurisdizione del giudice amministrativo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
In tema di comportamento antisindacale plurioffensivo posto in essere dallo Stato o da altro ente pubblico non economico - comportamento, cioè, che non costituisca violazione dei soli interessi propri ed esclusivi del sindacato (cosiddetti diritti sindacali in senso stretto), ma che, pur incidendo nella sfera giuridica del singolo dipendente, determini una lesione dei diritti del sindacato collegati a quelli del dipendente (cosiddetti diritti sindacali connessi o correlati) - la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, ai sensi degli ultimi due commi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dall'art. 6 della legge 12 giugno 1990 n. 146, non solo quando venga contemporaneamente richiesta la rimozione del provvedimento amministrativo lesivo della situazione soggettiva del pubblico dipendente, ma anche quando l'unica manifestazione di comportamento antisindacale dedotto in giudizio consista nell'adozione di un provvedimento che incida direttamente sulla posizione soggettiva del pubblico dipendente con interferenza indiretta nella sfera giuridica del sindacato, atteso che in tale ipotesi, anche se il sindacato non abbia chiesto espressamente la revoca di esso, la richiesta di immediata cessazione del comportamento antisindacale comporta, ai sensi del primo comma dell'art. 28 cit., la rimozione dei relativi effetti.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)