Sez. 1, Sentenza n. 9057 del 05/12/1987 (Rv. 456325 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Per effetto del rinvio contenuto negli artt. 188 e 165 legge fall. Alla disciplina dalla stessa legge stabilita per il curatore fallimentare, la liquidazione del compenso al Commissario giudiziale dell'amministrazione controllata va fatta secondo le norme stabilite dal decreto ministeriale previsto dall'art. 39 legge fall., dettato per il curatore, nei limiti di applicabilità consentiti dalla specifica finalità dell'istituto della amministrazione controllata ed in relazione alle diverse funzioni che è chiamato a svolgere il Commissario giudiziale. Nella Determinazione del compenso, pertanto, mentre non può aversi riguardo ai criteri della percentuale dell'attivo realizzato e dell'ammontare attribuito ai creditori, restano applicabili gli altri criteri previsti dall'art. 1 del vigente decreto ministeriale 27 novembre 1976 (importanza della procedura, dell'opera prestata e dei risultati conseguiti) nella cui valutazione il giudice del merito può trarre argomento anche dall'ammontare delle attività e delle passività come indici dell'importanza della procedura e del maggiore impegno del Commissario, senza che l'assenza di una percentuale di un minimo e di un massimo entro cui la liquidazione dovrebbe essere contenuta possa consentire il ricorso a parametri non previsti dalla legge. (nella specie, la C.S. ha cassato l'impugnato decreto che aveva adottato quale rigido parametro di commisurazione del compenso una percentuale sul fatturato dell'azienda). (Conf 545/84, mass n 432777).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 165 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, DM 27/11/1976
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)