Sez. 1, Sentenza n. 545 del 23/01/1984 (Rv. 432777 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - RIFERIMENTO ALLE NORME STABILITE DAL DECRETO MINISTERIALE PREVISTO DALL'ART. 39 LEGGE FALLIMENTARE - NECESSITÀ - LIMITI - POTERI DEL GIUDICE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - RIFERIMENTO ALLE NORME STABILITE DAL DECRETO MINISTERIALE PREVISTO DALL'ART. 39 LEGGE FALLIMENTARE - NECESSITÀ - LIMITI - POTERI DEL GIUDICE.*
Per effetto del rinvio contenuto negli artt. 188 e 165 legge fall. Alla disciplina dalla stessa legge stabilita per il curatore fallimentare, la liquidazione del compenso al Commissario giudiziale dell'amministrazione controllata va fatta secondo le norme stabilite dal decreto ministeriale previsto dall'art. 39 legge fall., dettata per il curatore, nei limiti di applicabilità consentiti dalla specifica finalità dell'istituto dell'amministrazione controllata ed in relazione alle diverse funzioni che è chiamato a svolgere il Commissario giudiziale. Nella Determinazione del compenso, pertanto, mentre non può aversi riguardo ai criteri della percentuale dell'attivo realizzato e dell'ammontare attribuito ai creditori, restano applicabili gli altri criteri previsti dall'art. 1 del vigente decreto ministeriale 27 novembre 1976 (importanza della procedura, dell'opera prestata e dei risultati conseguiti) nella cui valutazione il giudice del merito può trarre argomento anche dall'ammontare delle attività e delle passività; né l'assenza di una percentuale e di un minimo e di un massimo entro cui la liquidazione dovrebbe essere contenuta può consentire il ricorso a parametri non previsti dalla legge, non essendo impedito al giudice di operare, in base ai criteri previsti, una congrua liquidazione, solo essendo necessario che egli dia adeguatamente conto nella motivazione dell'applicazione in concreto dei suddetti criteri al caso di specie, in modo che sia possibile individuare i singoli elementi valorizzati e l'iter logico seguito per giungere alla adottata liquidazione. (V 3810/83, mass n 428731; (V 6401/81, mass n 417202; (V 3048/74, mass n 371507; (V 1681/72, mass n 358555 e 358556; (V 1536/69, mass n 340837).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 165 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, DM 27/11/1976
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)