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Sez. L, Sentenza n. 1083 del 18/03/1977 (Rv. 384712 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - NULLITA EX ART 1895 COD CIV - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384712-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - NULLITA EX ART 1895 COD CIV - APPLICABILITA.*

Il principio generale per cui il contratto di Assicurazione e nullo (art 1895 cod civ) se il rischio non e mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto stesso deve ritenersi applicabile anche alle assicurazioni sociali obbligatorie, sia per il richiamo contenuto nell'art 1886 cod civ, sia perche l'elemento 'rischiò e alla base, in maniera essenziale, di ogni Forma di Assicurazione, e quindi anche di quelle sociali, pubblicistiche e obbligatorie, lo scopo tipico delle quali - nonostante tutte le differenze che presentano rispetto alle assicurazioni private - consiste pur sempre nel provvedere in ordine alla possibilita del verificarsi di un evento dannoso futuro nella sfera economica e giuridica di un altro soggetto. In particolare, in tema di pensione di invalidita, lo stesso art 10 del RDL n 636 del 1939 subordina l'insorgenza del diritto a pensione ad una riduzione della capacita di guadagno oltre certi limiti, escludendo, cosi, la configurabilita di una riduzione preesistente all'instaurazione del rapporto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)