Sez. L, Sentenza n. 1899 del 20/03/1980 (Rv. 405510 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - ESCLUSIONE - AGGRAVAMENTO SUCCESSIVO - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - ESCLUSIONE - AGGRAVAMENTO SUCCESSIVO - IRRILEVANZA.*
Il principio della nullita del contratto di Assicurazione se il rischio non e mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto deve ritenersi applicabile anche alle assicurazioni sociali obbligatorie: ne consegue che, qualora la invalidita denunciata, con riduzione della capacita di guadagno oltre il limite legale, preesista alla Costituzione del rapporto assicurativo, l'assicurato non ha diritto alla pensione di invalidita ancorche successivamente si sia verificato un aggravamento della infermita. (V 1083/77, mass n 384712).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1971 num. 8, Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)