Sez. 3, Sentenza n. 2896 del 09/05/1985 (Rv. 440648 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - AMBITO DI APPLICAZIONE - CAUSE URGENTI - ESCLUSIONE - CAUSA PER LA QUALE SIA STATA DISPOSTA LA RIDUZIONE A METÀ DEI TERMINI DI COMPARIZIONE - CAUSA URGENTE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - AMBITO DI APPLICAZIONE - CAUSE URGENTI - ESCLUSIONE - CAUSA PER LA QUALE SIA STATA DISPOSTA LA RIDUZIONE A METÀ DEI TERMINI DI COMPARIZIONE - CAUSA URGENTE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento in calce alla citazione introduttiva con il quale venga disposta, ex art. 163-bis cod. proc. civ., la abbreviazione dei termini di comparizione, non contiene un'implicita dichiarazione d'urgenza della causa, secondo la previsione dello art. 92 dell'ordinamento giudiziario, tant'è che anche per le cause contemplate da quest'ultima norma è consentita la riduzione a metà dei termini di comparizione. Conseguentemente la suddetta riduzione dei termini stessi non vale ad escludere l'operatività della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. (Conf 385/80, mass n 403768).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 93, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)